La Nuova Assicurazione sociale per l’Impiego (NASPI)

La Naspi è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1° maggio 2015. Ne possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni (D.lgs 165/01) e degli operai agricoli (Oti e Otd).

La Naspi è stata istituita dal decreto legislativo numero 22/2015, attuativo della legge Delega 183/2014 (cd. Jobs Act), con cui si è provveduto al riordino degli ammortizzatori sociali

Destinatari

La Naspi può essere erogata nei confronti dei lavoratori privati dipendenti (con l’esclusione dei lavoratori agricoli per i quali resta in vigore la disoccupazione agricola) e dei lavoratori a tempo determinato del settore pubblico.

La prestazione spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione involontaria; b) almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione (qui ulteriori dettagli sulle settimane utili); c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. Si rammenta che per i collaboratori domestici la valutazione delle settimane utili ai fini della concessione della prestazione segue regole specifiche.

Con riferimento alla disoccupazione involontaria appare utile ricordare che possono fruire della Naspi anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa (tra cui, in particolare, le lavoratrici madri), e coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 604/1966, nonché i licenziati per motivi disciplinari. Sono esclusi, invece, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per motivi diversi dalla giusta causa o di risoluzione consensuale dato che, in tale circostanza, la perdita del rapporto di lavoro non risulterebbe involontaria (qui sono disponibili ulteriori dettagli). La prestazione può essere esportata all’estero a determinate condizioni.

L’importo e la Durata

La misura della prestazione è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale (quella, cioè, su cui sono stati versati i contributi) degli ultimi quattro anni. Infatti, l’importo è pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti:

1) se la retribuzione non supera i 1.195 euro mensili (dato da rivalutare annualmente), l’indennità mensile è pari al 75% di tale retribuzione;

2) se supera i 1.195 euro mensili, l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e la soglia 1.195. L’indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.300 euro mensili (dato da rivalutare annualmente). Qui sono disponibili ulteriori informazioni sul meccanismo di calcolo dell’assegno. Dal quarto mese di fruizione l’indennità è ridotta del 3% al mese.

Altra caratteristica del nuovo sostegno è che la Naspi non ha una durata prefissata: spetta, infatti, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione accreditate al lavoratore negli ultimi quattro anni. Quindi può durare, nella migliore delle ipotesi, sino ad un massimo di 2 anni. Si rammenta che alla fine della prestazione l’interessato, se rispetta determinate condizioni, può accedere ad un ulteriore sostegno economico di natura assistenziale, denominato Asdi, di durata massima di sei mesi.

Termini

Per conseguire la prestazione ? necessario presentare, a pena dei decadenza, domanda all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’erogazione della Naspi, inoltre, ? condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale contenute nel patto di servizio personalizzato che il beneficiario deve stipulare presso il competente centro pubblico per l’impiego.

 

L’indennità di disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll)

La Dis-coll un’indennità di disoccupazione introdotta dall’articolo 15 del Dlgs 22/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act che ha previsto il riordino di indennità e sussidi) per i lavoratori parasubordinati che ha sostituito la vecchia indennità una tantum. Ha come destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Destinatari

L’indennità di disoccupazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l’occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 in poi. Sono esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. L’indennità di disoccupazione per collaboratori coinvolge anche i ricercatori, borsisti e dottorandi e a partire dagli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° luglio 2017 a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 7 della legge 81/2017 (legge sul lavoro autonomo).

Requisiti

Per il diritto alla Dis-Coll i collaboratori il cui rapporto sia cessato a partire dal 1° gennaio 2016 devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi accreditata nella gestione separata tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione (i collaboratori cioè devono avere prodotto un reddito dal rapporto lavorativo di poco inferiore a 3.900 euro considerato che il minimale nella gestione separata per l’accredito di un mese di contribuzione è pari a 1.295,66?). E’ stata eliminata, invero, con riferimento alle cessazioni avvenute dal 1° gennaio 2016 l’ulteriore condizione prevista in origine dall’articolo 15, co. 2 lettera c) del Dlgs 22/2015 che prevedeva che il collaboratore dovesse, in aggiunta alle predette condizioni, far valere, nell’anno in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese che avesse dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che da’ diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

La Misura

La misura della Dis-Coll dipende dal reddito dichiarato ai fini previdenziali (ciò in base al principio, comune anche alla Naspi, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti). In particolare, la misura sarà pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l’anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti: se il reddito medio non supera i 1.195 euro mensili, l’indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito; se si superano i 1.195 euro mensili l’indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito più il 25 per cento della differenza tra reddito medio e 1.195.

L’indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300 euro mensili, l’importo, inoltre, andrà ridotto progressivamente del 3 per cento al mese a partire dal quarto mese di fruizione dell’ammortizzatore.

La Durata

L’indennità spetta, infine, per un numero di mesi pari alla metà della durata del contratto di collaborazione calcolato dal 1° gennaio dell’anno civile antecedente la cessazione del rapporto di collaborazione e il giorno di cessazione dal lavoro. In ogni caso la durata non può superare i 6 mesi. Ai soli fini della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL.

Particolari effetti si verificano in caso di fruizione parziale della prestazione. Ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo e in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL – dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro. Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo e in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL – dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La prestazione, in generale, è incompatibile con il lavoro subordinato. Infatti laddove il beneficiario si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa. Ove il contratto di lavoro subordinato avesse una durata superiore a cinque giorni si decade dal diritto alla prestazione.

La Domanda

I lavoratori devono presentare le domande all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro (a pena di decadenza) 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione; l’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

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