Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi per i contribuenti che sono lavoratori dipendenti e pensionati. Presentare il modello 730 ha diversi vantaggi per il contribuente, in quanto, quest’ultimo, non deve eseguire nessun calcolo, ottiene il rimborso dell’imposta (qualora dal risultato della dichiarazione dei redditi scaturisse un credito) direttamente nella busta paga o nella rata di pensione in breve tempo, solitamente nella busta paga di Luglio o Agosto se lavoratori, o nella rata di pensione di Agosto o Settembre se pensionati. Se invece al contrario deve versare delle somme, queste vengono trattenute direttamente dalla retribuzione o dalla pensione.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2023 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il Mod. 730:
  • al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte;
  • ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e si è a conoscenza dei dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i soggetti che nell’anno di imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Non possono utilizzare il 730 e devono presentare il Modello Redditi, i contribuenti che nell’anno di imposta hanno posseduto:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Modello 730 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
  • non sono residenti in Italia nell’anno in corso e/o precedente;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • nell’anno di imposta percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
  • nell’anno di imposta hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

 

DATI DEL CONTRIBUENTE

  • Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del Dichiarante.
  • Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari.
  • Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o Unico).
  • Ricevute di eventuali acconti IRPEF (Modello F24).
  • Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.

 

REDDITI

  • Certificazione Unica (CUD).
  • Certificato delle pensioni estere.
  • Indennità di disoccupazione e di mobilità (CUD).
  • CUD Cassa Edile per i lavoratori del settore.
  • Borse di studio, certificazione di collaborazione coordinata e continuativa.
  • Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio.
  • Certificazione di eventuali redditi da lavoro autonomo
  • Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili avvenuti negli ultimi 5 anni
  • Redditi diversi percepiti dagli eredi

 

TERRENI E FABBRICATI

  • Visura catastale
  • Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione
  • Contratti di locazione da parte del Locatore (Proprietarie dell’immobile)
  • Canone degli immobili affittati
  • Copia bollettini/F24 di versamento Tasi/IMU pagati nel 2022

 

Per chi ha scelto la cedolare Secca:

  • ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino, copia del contratto, eventuale F24, modello SIRIA, Modello 69

 

SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

IMPORTANTE!!! TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI:

Dall’anno d’imposta 2021 la detrazione degli oneri, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il Contribuente deve dimostrare la tracciabilità tramite ricevuta bancomat/carte di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione.

Dal 2020 per chi possiede un reddito compreso tra i 120.000 e i 240.000 € le detrazioni fiscali degli oneri sono ridotte progressivamente fino ad azzerarsi al superamento dei 240.000 €. Fanno eccezione le spese sanitarie e i mutui che restano spettanti in misura piena.

DETRAZIONI LEGATI ALLA CASA 

Per chi è in affitto:

Detrazione di € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 150 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
Con contratto a canone concordato: detrazione di € 496 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 248 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo (per i primi 3 anni, se trasferiti ad almeno 100km e in regione diversa): detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 496 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
Giovani inquilini fino a 31 anni che si trasferiscono dall’abitazione principale dei genitori: detrazione del 20% del canone fino a un massimo di 2.000 euro se il reddito complessivo non supera € 15.494.

Se sei proprietario:

Mutuo: puoi detrarre il 19% sugli interessi passivi pagati fino a un massimo di € 4.000 per l’acquisto e fino a € 2.582 per costruzione o ristrutturazione della tua abitazione principale.
Intermediari: Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 1.000 se ti sei servito di un’agenzia immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale.

Ristrutturazione-risparmio energetico-bonus mobili (rimborsato in 10 rate annuali)

Bonus Facciate: per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60% dell’intera spesa sostenuta.
Recupero edilizio: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione su una spesa massima di € 96.000 La detrazione può arrivare all’80% se la ristrutturazione riduce il rischio sismico.
Risparmio energetico: puoi detrarre il 65% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico. La spesa massima varia in base al tipo di intervento.
Bonus mobili: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (classe A+ o A per i forni con etichetta energetica) fino a un massimo di € 16.000 destinati a immobile oggetto di ristrutturazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Bonus verde: puoi detrarre il 36% su una spesa massima di € 5.000 per interventi di “sistemazione a verde” di giardini o aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi e include la progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione delle opere (rimborsato in 5 rate annuali).
Condominio: si possono detrarre anche gli interventi sulle parti comuni del condominio: 50% per la manutenzione ordinaria, fino al 75% per la riqualificazione energetica in base al miglioramento della prestazione, il 36% per il bonus verde e fino all’85% per interventi antisismici.

Detrazione del 50% sui costi d’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, a servizio di condomini o delle singole abitazioni.

Superbonus (rimborsato in 4 rate annuali)
A fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”), spetta una detrazione pari al 110% della spesa sostenuta. In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati sotto la supervisione di un tecnico che si occupa di redigere e trasmettere le dovute asseverazioni ed è richiesta l’apposizione del visto di conformità da parte di un intermediario abilitato.

Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza: è prevista una detrazione del 50% per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Bonus acqua potabile: Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Puoi risparmiare fino a 1.000 euro per ogni unità immobiliare

Spese Assicurative: detrazione del 19% per le assicurazioni contro eventi calamitosi.

DETRAZIONI LEGATI ALLA FAMIGLIA

Abbonamento al trasporto pubblico
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 250 per gli abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali.

Spese assicurative
Puoi detrarre il 19% per i premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio, rischio non autosufficienza su un limite massino di € 530 o € 1291,14 euro in base al tipo di polizza.

Contributi previdenziali-assistenziali
Deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per i contributi versati da lavoratori autonomi, agricoli, ricongiunzione, fondo casalinghe e riscatto anni di laurea.
Se il riscatto della laurea è per un familiare a carico spetta una detrazione del 19%.
I contributi per la previdenza complementare, non dedotti in busta paga, sono deducibili fino a un massimo di € 5.164,57.

Detrazione del 50% in 5 nni per i contributi versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).

Contributi collaboratori domestici
I contributi versati per colf, badanti, babysitter ecc sono deducibili (dal 23% al 43%, in base al reddito) fino a un massimo di € 1549,37.

Adozione internazionale
Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) per il 50% della spesa sostenuta.

Assegni mantenimento ex coniuge
Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) dell’intero importo corrisposto all’ex coniuge.

Spese funebri
Detrazione del 19% su un importo massimo di spesa di € 1.550 riferito a ciascun decesso.

Rette asilo nido (pubblici e privati)
Puoi detrarre il 19% su un importo massimo di € 632 per figlio.

Spese di istruzione
Puoi detrarre il 19% sulle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per un importo massimo di € 800 per ciascun alunno. Rientrano in questa voce, se deliberate dall’istituto scolastico in funzione della frequenza, anche le spese per gite, assicurazione, altri contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa.
Universitàpuoi detrarre il 19% sulle spese per frequenza di corsi di laurea-perfezionamento sull’intero importo per le università statali e su un importo definito dal MIUR per gli istituti non statali. Detrazione del 19% anche per il canone di affitto per gli studenti fuori sede, fino a un massimo di € 2.633.

Conservatori e AFAM(Istituzioni Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica) puoi detrarre il 19% della spesa fino a un massimo di 1000 e per per i figli di età compresa tra i 5 e 18 anni i contribuenti con reddito non superiore a 36.000 euro.

Studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell’apprendimento):
Puoi detrarre il 19% delle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Erogazioni
Puoi detrarre il 19% per le erogazioni liberali in favore degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, senza limite d’importo.

Attività sportive
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 210 per figlio di età compresa tra i 5 e 18 anni.

DETRAZIONI LEGATI ALLA SALUTE 

NOVITA’!!!Da quest’anno per le spese sanitarie presenti già nella dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate non effettuerà più i controlli sui documenti. Potrai accettare l’importo proposto senza dover più giustificare la spesa con i documenti.

Se l’importo proposto dall’Agenzia risultasse inferiore alle spese sanitarie sostenute l’Agenzia controllerà solo quelle non presenti nella precompilate che inserirai in aggiunta.

Spese sanitarie
Puoi detrarre il 19% per le spese superiori a € 129,11 per farmaci, ticket, degenze ospedaliere, prestazioni specialistiche/chirurgiche, analisi, cure termali, dispositivi medici (inclusi occhiali e lenti da vista) con marchio CE.

Spese veterinarie
Puoi detrarre il 19% sulle spese comprese tra € 129,11 e € 500 sostenute per la cura di animali da compagnia. Detrazione di € 1.000 per il mantenimento dei cani guida.

In caso di disabilità
Deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nell’interesse proprio o di familiari, anche se non fiscalmente a carico.
Puoi detrarre il 19% sulle spese per facilitare integrazione e autosufficienza: acquisto mezzi necessari all’accompagnamento e deambulazione, acquisto veicoli, sussidi tecnici informatici, eliminazione barriere architettoniche, accompagnamento in ambulanza, servizi di interpretariato in caso di sordità, acquisto e mantenimento cane guida per non vedenti.
Puoi detrarre il 19% sulle spese per addetti all’assistenza personale (es. badanti) in caso di non autosufficienza, su un tetto massimo di spesa di € 2.100 per i contribuenti con reddito inferiore a € 40.000. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico.
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 750 per assicurazioni sulla vita a tutela di persone con grave disabilità (beneficiari).

PER CHI E’ GENEROSO 

EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni a favore di Onlus, associazioni di volontariato, enti del terzo settore, partiti politici, possono essere detratte dal 26% al 35% per una spesa massima di € 30.000.
Per i versamenti alle Onlus, si può beneficiare della deduzione su un importo massimo pari al 10% del reddito.

È previsto un credito d’imposta del 65% per le erogazioni a favore di interventi su edifici e terreni pubblici, manutenzione , restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici (Sport Bonus), beni culturali pubblici (Art Bonus

 

 

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